Le imposte sugli immobili: come si determina la rendita catastale

di Redazione Commenta

COME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI
Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio (già uffici del Dipartimento del territorio o Uffici Tecnici Erariali) i quali vengono normalmente riportati negli atti notarili con i quali gli stessi immobili vengono trasferiti. A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi “A”, “B” e “C”viene attribuita una categoria e classe in relazione alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, alla sua destinazione d’uso. Conseguentemente viene determinata la rendita catastale, applicando le tariffe d’estimo definite per ogni categoria e classe e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Alle unità immobiliari urbane dei gruppi “D“ ed “E” viene attribuita la relativa categoria e la rendita, effettuando una stima diretta.
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.

I- IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
COD. TIPOLOGIA
A/1 abitazioni di tipo signorile
A/2 abitazioni di tipo civile
A/3 abitazioni di tipo economico
A/4 abitazioni di tipo popolare
A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 abitazioni di tipo rurale
A/7 abitazioni in villini
A/8 abitazioni in ville
A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico
A/10 uffici e studi privati
A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
B/1 collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2 case di cura e ospedali (senza fini di lucro)
B/3 prigioni e riformatori
B/4 uffici pubblici
B/5 scuole, laboratori scientifici
B/6 biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti
B/8 magazzini sotterranei per depositi di derrate
C/1 negozi e botteghe
C/2 magazzini e locali di deposito
C/3 laboratori per arti e mestieri
C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro)
C/5 stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro)
C/6 stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro)
C/7 tettoie chiuse o aperte

II – IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

III – IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale
E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

COME SI DETERMINA LA RENDITA CATASTALE
La rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza dell’unità immobiliare (vani, mq o mc) per la tariffa d’estimo.
Se abbiamo un appartamento di categoria catastale A/2, di classe 5, situato in un Comune medio con zona censuaria unica, è possibile individuare sulla Gazzetta Ufficiale una tariffa che, moltiplicata per il numero di vani, fornisce la rendita catastale dell’immobile. Per esempio, se la tariffa è di 300 euro e i vani sono 4 la rendita è pari a 1.200 euro. Per tener conto dell’andamento del costo della vita, le rendite catastali possono “essere rivalutate”, ossia aumentate di una determinata percentuale, incrementando così la base per l’applicazione delle imposte. Dal 1997 le rendite catastali sono state aumentate del 5 per cento. Nell’esempio visto sopra, la rendita catastale rivalutata sarebbe di 1.260 euro (1.200 + 5 per cento). La rendita catastale rivalutata rappresenta anche il reddito imponibile ai fini Irpef. La stessa rendita, moltiplicata per 100 nel caso delle abitazioni (nell’esempio, per un totale di 126 mila euro), costituisce il valore “fiscale” di riferimento ai fini dell’applicazione dell’ Ici.

ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI
I proprietari hanno l’obbligo di denunciare, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, le nuove costruzioni entro 30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque idonee per l’uso a cui sono destinate. Attualmente con la procedura informatica DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) il contribuente stesso, con l’ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale. L’ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l’obbligo di notificare all’interessato la nuova rendita avverso la quale, entro 60 giorni, può essere presentato ricorso presso la competente Commissione tributaria.

Variazioni e volture
Chi ha l’obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione di successione (ordinariamente notaio od erede) è tenuto, entro 30 giorni dalla registrazione, a presentare la domanda di voltura all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio. La domanda consente la registrazione negli atti del catasto e il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale. Questo obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la “voltura automatica da nota di trascrizione”, mediante la quale l’aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l’ausilio dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.

Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la tipologia, la consistenza o la destinazione d’uso dell’immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di ultimazione dei lavori all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio. Attualmente, le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, consentendo così l’immediato aggiornamento degli atti.

agenzia delle entrate – annuario 2008

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