L’ipocrisia delle leggi italiane in materia di sicurezza degli immobili è stata denunciata dal Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici in apertura del suo intervento al convegno “Il trasferimento degli immobili e la conformità degli impianti: garanzie e aspetti controversi” organizzato a Milano da Paradigma. Afferma Colombo Clerici: “La legge stabilisce dei parametri, degli standard di funzionalità e di sicurezza, ma non impone l’esecuzione delle relative opere di adeguamento: in questa maniera attende al varco il cittadino quando vuole vendere o locare un immobile”. Infatti l’art. 13 del D.M. 37/200 afferma, in sostanza, che all’atto della compravendita, gli impianti tecnologici dell’abitazione – da quello del gas a quello elettrico – devono risultare conformi alle normative di sicurezza valide al momento della loro realizzazione o modifica, tanto che non esiste alcun obbligo di procedere agli adeguamenti previsti da normative successive. Ma venditore e compratore devono ammettere, per iscritto, che gli impianti non sono – o possono essere – non conformi alle normative di sicurezza vigenti al momento della stipula dell’atto; ad evitare che, in mancanza di tale dichiarazione, si configuri un’ipotesi di vizi e difetti occulti della cosa venduta. Ci si chiede, allora: il legislatore si è adoperato per una reale sicurezza della casa oppure per costringere a “normalizzare” gli impianti; operazione costosa che, se non effettuata, porta senza dubbio ad una diminuzione considerevole del valore dell’immobile?
Richiamandosi inoltre alla componente più sensibile della sicurezza della casa – l’impianto di adduzione del gas metano – Colombo Clerici ha rilevato altre macroscopiche contraddizioni: per citare, quella che si riferisce ai fornelli che devono essere dotati delle cosiddette termocoppie, semplici dispositivi che interrompono l’afflusso del combustibile in caso di
spegnimento della fiamma. Ebbene, risultano in funzione in Italia decine di milioni di fornelli privi di termocoppia. Come pure il legislatore non introduce l’obbligo d’installazione dell’apparecchiatura di interdizione dell’erogazione del gas in caso di fuoriuscita anomala; né statuisce l’obbligatorietà dei controlli, a valle del contatore, con responsabilità a carico degli enti erogatori del gas per l’uso irregolare dello stesso da parte dell’utente. In relazione all’uso del metano grava quindi sulla vita dell’immobile una cappa permanente di insicurezza con pesanti riflessi in caso di sinistro. Tanto che, stante questo atteggiamento legislativo, Assoedilizia, nel varare una polizza contro i rischi di natura catastrofale, a costo sociale, ha
insistito perché la compagnia di Assicurazione americana (l’unica che si sia accollata il rischio) inserisse la copertura anche degli eventi derivanti da colpa grave. Questo atteggiamento legislativo fa supporre che quando sono in ballo veri e propri problemi di sicurezza (esempio gas metano), lo Stato non riesca ad affrontare il problema; mentre quando sono in ballo interessi economici generali (adeguamento impianti tecnologici, problemi energetici, ecc.)
l’intervento dello Stato sia più efficace ma pur sempre farisaico.
Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici – www.assoedilizia.com