La sentenza alla quale si fa riferimento è la n. 35580/2007 emessa dalla Cassazione penale e riguarda una donna imputata del reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà dello IACP a Roma. Si deve tener presente, per comprendere meglio la portata della decisione, che con la sent. N. 41538 del 12 novembre 2007 era stato ribadito il reato previsto dall’art. 639-bis cod. pen., che è perseguibile d’ufficio, sulla condotta di chi occupi un immobile di proprietà dello IACP, in quanto la disposizione si riferisce a tutti gli edifici pubblici o destinati a uso pubblico. Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Roma aveva condannato la donna a una multa di 600 euro, avendola ritenuta responsabile del reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà dello IACP; e dopo che anche la Corte d’Appello aveva confermato tale decisione, l’imputata aveva proposto ricorso per Cassazione, rilevando in particolare che la Corte d’Appello aveva escluso lo stato di necessità dedotto dalla stessa imputata in relazione all’occupazione dell’immobile, senza svolgere alcuna indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell’imputata, all’esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell’integrità fisica degli stessi e al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai servizi sociali;
inoltre l’imputata aveva lamentato la mancata applicazione dell’art. 54 cod. pen., relativo all’esimente costituita dallo stato di necessità, rilevante – a detta dell’imputata – non solo con riferimento al diritto all’abitazione, ma anche con riferimento al diritto alla salvaguardia della salute del figlio, dal momento che lo stato di pericolo per la ricorrente e per il proprio figlio non era imputabile a una condotta volutamente determinata dalla stessa e neppure evitabile in altra maniera, non avendo l’interessata alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi; e, infine, l’imputata aveva fatto presente che il fatto commesso era proporzionato al pericolo che lo stesso era destinato a scongiurare. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso evidenziando che, ai fini della sussistenza dello stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen. rientrano nel concetto di “danno grave alla persona” non solo la lesione della vita o dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo quanto contenuto nell’art. 2 Cost. In tali diritti deve essere necessariamente ricompreso il diritto all’abitazione in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona.
Roma: il diritto all’abitazione… uno dei tanti casi
di 2 Maggio 2008Commenta