Base imponibile e modalità di calcolo per gli ex coniugi tra i principali temi affrontati dal documento di prassi. L’ulteriore detrazione Ici introdotta dalla Finanziaria 2008 non spetta per tutti gli immobili di cui si è proprietari ma solo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e per le sue eventuali pertinenze. Il nuovo sconto va in ogni caso ad aggiungersi sia alla detrazione di base, pari a 103,29 euro, che alle riduzioni d’imposta eventualmente previste dai regolamenti comunali. Inoltre il coniuge assegnatario, comproprietario dell’ex casa coniugale, deve quantificare le detrazioni in funzione della quota di possesso dell’immobile e non sulla base della quota di destinazione ad abitazione principale. I chiarimenti arrivano dalla risoluzione n. 11/Df emanata oggi dal dipartimento Finanze del ministero dell’Economia.Il calcolo dell’1,33 per mille va dunque effettuato sull’intera base imponibile dell’abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze. Il Dipartimento precisa inoltre che il beneficio, nel limite massimo di 200 euro, deve essere determinato non con riferimento alle quote di possesso eventualmente spettanti ai diversi comproprietari ma al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota rispetto alla quale questa destinazione si verifica. In altre parole, anche la nuova detrazione viene
suddivisa in parti uguali nel caso di due o più comproprietari che condividono l’abitazione per lo stesso periodo di tempo. Se il contribuente cambia residenza nel corso dell’anno e si trasferisce in un altro immobile, l’ulteriore sconto dovrà essere calcolato sulla base imponibile di entrambe le unità, in proporzione ai periodi in cui permane la destinazione di ciascuna ad abitazione principale. Resta fermo anche in questo caso il limite massimo dei 200 euro complessivi, ovvero 16,67 euro al mese. Ma come si calcola l’ulteriore detrazione in presenza di pertinenze dell’abitazione principale? La risoluzione propone il caso in cui un soggetto è proprietario di un immobile – con base imponibile pari a 54mila euro – adibito ad abitazione principale per 12 mesi, e di un garage pertinenziale – con base imponibile pari a 12mila euro – posseduto sempre per 12 mesi. aliquota abitazione principale: 4 per mille detrazione di base: elevata dal comune da 103,29 euro a 230 euro Il procedimento da seguire è il seguente:
detrazione comunale abitazione principale: 54.000 × 4 per mille = 216 euro – 230 euro = -14 euro. L’imposta da pagare per l’abitazione principale è pari a zero, perché l’importo della detrazione supera quello dell’imposta. Quando l’ammontare della detrazione non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, questo deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per la pertinenza. Ne deriva che: pertinenza: 12.000 euro × 4 per mille = 48 euro, 48 euro – 14 euro = 34 euro ulteriore detrazione 54.000 euro + 12.000 euro = 66.000 euro × 1,33 per mille = 87,78 euro. Pertanto, essendo l’importo dell’ulteriore detrazione superiore al residuo d’imposta da versare (34 euro), il contribuente non è tenuto a pagare nulla. Nel diverso caso in cui il comune abbia previsto nel proprio regolamento, oltre alla detrazione di 103,29 euro, una riduzione dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, l’ulteriore detrazione va applicata solo dopo aver sottratto dall’imposta lorda sia la detrazione base che la riduzione stabilita dal comune. La risoluzione si sofferma poi sulle modalità di calcolo delle detrazioni per gli ex coniugi. Il coniuge assegnatario (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) comproprietario dell’ex casa coniugale non può quantificare le detrazioni commisurandole alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale, ma deve calcolarle in funzione della quota di possesso dell’immobile. “Il legislatore – spiega la risoluzione – ha inteso in questo modo giungere a un’imposizione più equa nei confronti di un soggetto che, a seguito di un provvedimento giudiziale di assegnazione dell’ex casa coniugale, non poteva usufruire dell’aliquota e delle detrazioni per l’abitazione principale”. Rispetto al fatto che la disposizione si applica a condizione che il soggetto non assegnatario non sia proprietario di un altro immobile destinato ad abitazione principale nello stesso comune in cui si trova la casa coniugale, è poi precisato che nel caso in cui questo altro immobile, benché situato nello stesso comune, non può essere utilizzato come abitazione principale – ad esempio perché concesso in affitto – i benefici in questione trovano comunque applicazione. Va da sé che il coniuge non assegnatario proprietario un immobile in un comune diverso potrà usufruire sia delle detrazioni applicabili per l’ex casa coniugale che di quelle relative all’abitazione principale deliberate dal comune dove ha la sua residenza anagrafica.
Chiara Ciranda – www.fiscooggi.it