Il beneficio permane se un evento del tutto straordinario, come l’allagamento impedisce il cambio di residenza nei termini stabiliti dalla legge. Il mancato trasferimento di residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto nel comune in cui è ubicato l’immobile, se causato da un evento imprevisto e inevitabile successivo alla vendita, non è causa di decadenza dal beneficio Iva sulla prima casa (punto 21 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972). Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 140/E del 10 aprile, in risposta all’interpello con cui l’acquirente di un immobile dichiarato inagibile a seguito di grosse infiltrazioni di acqua, ritiene di essere legittimato a differire il cambio di residenza oltre il termine previsto dalla norma, essendosi verificato un evento straordinario, non a lui imputabile, in seguito al quale l’immobile è stato dichiarato inagibile e inabitabile.

L’Agenzia, ricorda innanzitutto (come già precisato nella circolare 38/2005) che, attesa l’importanza sociale attribuita dal legislatore all’abitazione di proprietà, l’applicazione del beneficio non è più condizionata dall’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale. È però necessario che quest’ultima sia ubicata nello stesso comune in cui si trova la casa acquistata con il regime agevolato. Alla luce di queste considerazioni, l’Amministrazione fiscale ritiene, accogliendo la tesi dell’istante, che se il mancato trasferimento di residenza nei termini previsti dalla legge è dipeso da cause di forza maggiore verificatesi successivamentall’acquisto dell’immobile, precisando che “ricorre il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato”, il beneficio ai fini Iva sulla prima casa non decade.

Patrizia De Juliis – www.fiscooggi.it

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