Sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che comportano un risparmio energetico è riconosciuta una detrazione dalle imposte sui redditi in misura pari al 55% delle spese sostenute. L’agevolazione, introdotta inizialmente solo per il periodo d’imposta 2007, è stata prorogata dalla legge finanziaria per il 2008 fino al 31 dicembre 2010. La stessa legge finanziaria aveva demandato, però, a un apposito decreto ministeriale il compito di stabilire i valori limite da rispettare riguardanti l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quelli relativi alla trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio (pareti, tetti, solai, finestre). Il Dm 11 marzo 2008 dello Sviluppo economico stabilisce i nuovi indici, distinguendo quelli applicabili per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 da quelli validi dal 1° gennaio 2010. Come si evince dalle tabelle, allegate al decreto, i valori si fanno sempre più restrittivi con il passare degli anni. Inoltre, con il provvedimento di attuazione, viene precisato che, in caso di sostituzione di una caldaia con un generatore alimentato a biomasse combustibili, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio può essere considerato pari a zero e, di conseguenza, si può fruire della detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344 della legge 296/2006, Finanziaria 2007). Tuttavia, è previsto che la nuova caldaia rispetti ulteriori condizioni relativamente al rendimento utile nominale minimo, ai limiti di emissione e al tipo di biomasse combustibili utilizzabili. Senza addentrarsi nei dettagli tecnici degli interventi agevolati, si ritiene utile ricordare, brevemente, le principali caratteristiche riguardanti l’agevolazione fiscale in commento.
In cosa consiste l’agevolazione? Si tratta di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55% delle spese sostenute per la realizzazione di quegli interventi in grado di aumentare l’efficienza energetica di edifici esistenti. La detrazione, da richiedere con la dichiarazione dei redditi, va ripartita in rate annuali di pari importo e non può superare il limite massimo previsto, che varia da 30mila a 100mila euro, a seconda del tipo di intervento eseguito. Per gli interventi realizzati dal 2008, il richiedente ha la facoltà di ripartire la detrazione in un minimo di tre e un massimo di dieci rate. L’agevolazione spetta, comunque, fino al limite che trova capienza nell’imposta annua. In sostanza, la somma eventualmente eccedente l’imposta dovuta per l’anno in cui si chiede la detrazione non può essere rimborsata. Chi può richiedere la detrazione Il beneficio può essere richiesto da tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, comprese le associazioni tra i professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche possono fruire della detrazione fiscale anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
gli inquilini chi detiene l’immobile in comodato. L’agevolazione spetta, inoltre, anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione compete al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Gli interventi “premiati” con l’agevolazione. Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono quelle sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, illuminazione). Rientrano in questa categoria di interventi tutti quelli che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma il miglioramento termico dell’edificio. Si tratta, in particolare, degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano determinati requisiti di trasmittanza termica l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per soddisfare il fabbisogno di acqua calda in strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Tra tali interventi sono compresi anche quelli riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale autonomo. Per conoscere, in dettaglio, tutte le tipologie di interventi ammessi all’agevolazione si rinvia al provvedimento con il quale sono stati individuati (decreto 19 febbraio 2007 del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico). Come effettuare i pagamenti. Se per i contribuenti titolari di reddito di impresa non sono state dettate particolari forme di pagamento delle spese sostenute, tutti gli altri devono invece predisporre un bonifico bancario o postale, in cui occorre indicare: la causale del versamento, il codice fiscale di chi effettua il pagamento (il richiedente la detrazione) il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto (ditta o professionista che ha effettuato i lavori) a favore del quale è disposto il bonifico. I principali adempimenti per ottenere l’agevolazione fiscale, non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, ma acquisire i seguenti tre documenti: l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio la scheda informativa, nella quale va indicato, tra le altre informazioni, il tipo di intervento eseguito, il risparmio conseguito, i dati dell’edificio sul quale sono stati realizzati i lavori. Tutti questi documenti devono essere redatti da tecnici abilitati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari). Una copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati vanno trasmessi all’Enea entro sessanta giorni dal termine dei lavori. Tutta l’altra documentazione (asseverazione, fatture, bonifici, ricevuta di trasmissione all’Enea, eccetera) va conservata per essere esibita all’Amministrazione finanziaria, se ne fa richiesta. Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, è necessario conservare la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Da ricordare, infine, che dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica. L’obbligo resta, invece, per le spese sostenute nel 2007.
Paolo Calderone – www.fiscooggi.it