L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 102/E del 19 marzo, chiarisce i dubbi interpretativi sollevati dall’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, la quale sostiene, in via interpretativa, che l’obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione non debba essere esteso anche al possesso di apparecchi di altro genere, quali computer, monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder.
L’Agenzia richiama l’orientamento della corte Costituzionale (sentenza 284/2002 ) e della Corte di cassazione per affermare che l’obbligo di corrispondere il canone di abbonamento, la cui natura giuridica è quella dell’imposta, si fonda sulla detenzione dell’apparecchio e prescinde dalla volontà del detentore di fruire della ricezione delle audizioni o dall’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale con la società emittente pubblica (Rai).
In altri termini, è la detenzione dell’apparecchio che legittima l’imposizione e non la qualificazione dell’emittente ovvero il fatto che ci sia o meno fruizione del servizio.
L’individuazione e classificazione della tipologia di apparecchio che giustifica l’obbligo di corrispondere l’abbonamento rientra nella competenza del ministero delle Comunicazioni.
Antonina Giordano – Fiscooggi.it