Con la dichiarazione dei redditi le detrazioni per l’inquilino e gli incapienti
Tutte le sedi Sunia sono mobilitate per informare e consigliare gli inquilini prima della prossima dichiarazione dei redditi.
Molti non sanno che con la finanziaria 2008 gia’ dalla prossima dichiarazione dei redditi,quelli riferiti all’anno 2007, sara’ possibile per gli inquilini con redditi inferiori a 30987,41,ottenere una detrazione che a seconda del contratto o del reddito oscilla tra i quasi 500 e i 150 euro. Per gli incapienti, se dipendenti o pensionati a redditi bassi , il sindacato ha predisposto un modello di richiesta da inviare al datore di lavoro o all’Inps per ottenere subito il conguaglio. Il modello è disponibile presso tutte le sedi SUNIA.
“La finanziaria 2008 – ha dichiarato Luigi Pallotta segretario generale del Sunia – ha accolto, sia pur parzialmente, una nostra rivendicazione. Con questa campagna di informazione e sensibilizzazione vogliamo che tutti gli inquilini possano beneficiare della detrazione cui hanno diritto. Tutti devono cominciare a capire che il contratto di locazione regolare e registrato porta benefici e sconfigge la piaga del mercato nero senza regole”.
La nota:
Detrazioni fiscali per l’inquilino e per gli incapienti
Vi inviamo in allegato il testo del decreto 11 febbraio 2008 del ministero dell’economia e delle finanze (gu 52 del 1 marzo 2008) che rende effettive le detrazioni di imposta per il conduttore previste in finanziaria 2008.Come abbiamo illustrato nelle precedenti note e all’interno del seminario tenuto a Roma il nuovo testo dell’articolo 16 Tuir ha previsto al comma 1-sexies l’attribuzione di un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lordadiminuita delle detrazioni per carico di famiglia e lavoro dipendente.
Tale eccedenza puo’ essere richiesta direttamente,esclusivamente per il lavoratore dipendente o il pensionato, al sostituto di imposta. In sostanza il contribuente puo’ richiedere l’attribuzione della detrazione presentando al sostituto una dichiarazione con gli estremi della registrazione del contratto di locazione,il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 16 del Tuir nella nuova formulazione,ed attestare l’assenza di altri redditi oltre a quelli corrisposti dal sostituto.
Invece per i contribuenti che possiedono anche o esclusivamente redditi diversi da quello di lavoro dipendente o assimilati e di pensione la fruizione della detrazione che non trovi capienza nell’imposta lorda nell’ambito della dichiarazione dei redditi (Unico PF o modello 730) deve essere riportata all’anno successivo.