Interessi mutuo al riparo dalla portabilità

di Redazione Commenta

Risoluzione n. 57/E del 21 febbraio 2008. Il coniuge rimasto unico intestatario può detrarre l’intero ammontare degli oneri relativi al nuovo contratto

La portabilità del mutuo per la prima casa viaggia su una corsia fiscale preferenziale. Per favorire la sostituzione o rinegoziazione dei mutui già stipulati l’agenzia delle Entrate apre le porte alla detraibilità dell’intera quota di interessi passivi, compresa quella riferibile al coniuge non più mutuatario. A stabilirlo è la risoluzione n. 57/E del 21 febbraio che si richiama esplicitamente alla volontà del legislatore di non frapporre ostacoli di natura fiscale alla possibilità di rimpiazzare un mutuo preesistente.

In quest’ottica, la detrazione del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è garantita anche in caso di estinzione del vecchio mutuo e di accensione di un nuovo prestito da parte di uno solo dei mutuatari iniziali. Più precisamente, il beneficio, previsto dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, risulta fruibile anche quando il secondo contratto è stipulato da uno solo dei due coniugi in cambio di uno meno conveniente firmato da entrambi.

Una decisione favorevole al contribuente che si assume l’onere dell’intero mutuo residuo, comprensivo della quota del coniuge, consentendogli di fruire pienamente dell’agevolazione, originariamente suddivisa con l’altro mutuatario. Restano comunque in piedi tutte le altre condizioni e i limiti imposti dal Tuir, a partire dal tetto massimo di 4mila euro per la detrazione delle spese fissato dall’ultima legge finanziaria.

La soluzione proposta dai tecnici delle Entrate nasce da un’istanza di interpello presentata da una contribuente che aveva acquistato in comproprietà con il marito l’immobile di residenza. In quella occasione, i coniugi si erano accollati una parte del mutuo acceso dall’impresa che aveva costruito l’edificio, detraendo i relativi interessi ciascuno per la sua quota. A quasi due anni di distanza, la contribuente, essendo una dipendente pubblica, aveva sostituito il finanziamento con uno nuovo stipulato con il proprio istituto previdenziale, l’Inpdap. Una scelta che aveva modificato la natura del contratto: mentre il primo era stato firmato da entrambi i coniugi, nel secondo c’era un unico contraente, dato che il marito, non essendo a sua volta un dipendente pubblico, non poteva assumere la qualità di parte mutuataria. Era quindi in forse la possibilità di detrarre tutti gli interessi passivi pagati all’Inpdap, inclusi quelli inizialmente detratti in proprio, pro quota, dal coniuge.

Un dubbio diradato dall’Agenzia nello spirito del decreto Bersani del 2007, un provvedimento che si propone di tutelare i consumatori e di promuovere la concorrenza anche nel settore bancario favorendo la portabilità dei mutui. La perdita del beneficio fiscale connesso alla detraibilità delle spese di mutuo comprometterebbe infatti, come si legge nella risoluzione, “il vantaggio e l’interesse a sostituire il vecchio contratto”. Un’eventualità che mal si adatterebbe alla scelta di politica fiscale che ha orientato i recenti provvedimenti normativi.

Laura Mingioni – fiscooggi.it

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