Il testo evidenziato è l’art. 22 (emendamento proposto dal Ministro Ferrero) – atto camera 3324-A/R ( decreto legge mille proroghe) con il quale si sospendono gli sfratti fino al 15 ottobre 2008 in attesa della compiuta realizzazione dei programmi già previsti e finanziati dal piano straordinario di edilizia residenziale pubblica che prevede il recupero di circa 12.000 alloggi destinati prioritariamente a garantire il passaggio da casa a casa per gli sfrattati.Ora per diventare legge si deve attendere l’approvazione definitiva del decreto mille proroghe anche al Senato previsto entro il 26 febbraio p.v.
Articolo 22-ter. (Interventi in materia di disagio abitativo).
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all’esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall’articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell’articolo 1 della stessa legge n. 9 del 2007, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l’anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede ai sensi del comma
4. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l’importo di 11,34 milioni di euro relativo all’anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all’entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell’anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell’anno 2009.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per Informazioni: Unione inquilini