Iva al 10% per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anche senza indicazione in fattura del costo della manodopera

Si può usufruire dell’Iva ridotta al 10% per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anche senza indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, va sempre segnalato per poter usufruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia. Il beneficio della rateazione da tre a dieci anni per le spese di riqualificazione energetica e l’esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari non hanno effetto retroattivo, si applicano dal 2008.


Iva 10% per manutenzione ordinaria e straordinaria

La Finanziaria ha prorogato per il triennio 2008-2010 l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a uso abitativo privato. La novità è che per poter usufruire dell’agevolazione non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, così come invece era stato stabilito per gli interventi effettuati nel periodo d’imposta 2007.
L’obbligo permane, invece, per godere della detrazione d’imposta del 36% (anch’essa prorogata per il periodo 2008/2010) sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese o cooperative che provvedano successivamente alla vendita o all’assegnazione dell’immobile. In questo caso, infatti, l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera impiegata è espressamente previsto dalla Finanziaria (articolo 1, comma 19).

Detrazione 55% – Rateazione
Non si può ripartire da 3 a 10 anni la detrazione prevista per le spese per interventi di risparmio energetico sugli edifici realizzate nel 2007. In questo caso, quindi, rimane valida la rateazione obbligatoria in tre quote annuali, come stabilito dalla Finanziaria dello scorso anno, che aveva introdotto la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.
La Finanziaria 2008, invece, ha previsto dal 1° gennaio la possibilità di ripartire il beneficio in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione. Le norme sulle detrazioni nel settore energetico contenute nella Finanziaria 2008, però, non hanno un effetto retroattivo, che è previsto espressamente solo per la tabella di valori energetici, che sostituisce quella allegata alla Finanziaria 2007.

Detrazione 55% – Esonero dall’attestato di qualificazione/certificazione energetica
Per poter usufruire della detrazione d’imposta del 55% per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di qualificazione energetica (aqe) o certificazione energetica (ace), redatto da un professionista abilitato. L’obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007.
La Finanziaria 2007 aveva, infatti, subordinato la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per le spese sopra elencate alla presentazione di tali attestati. La Finanziaria 2008 ha soppresso l’obbligo per le spese sostenute dal primo gennaio scorso; la novità non ha effetto retroattivo.

Alessandra Gambadoro – Fiscooggi.it

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