Finanziaria 2008: Ici meno cara per i divorziati “sfrattati”

di Redazione Commenta

Potrà fruire dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e delle relative detrazioni la parte, soggetto passivo dell’imposta, non assegnataria della casa coniugale.

Il coniuge soggetto passivo Ici che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non dovesse risultare assegnatario della casa coniugale, potrà comunque fruire, alle condizioni stabilite dalla norma, dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e delle relative detrazioni. La novità è contenuta nella Finanziaria 2008 e va a incidere direttamente sull’articolo 6 del decreto legislativo 504/1992, che disciplina l’imposta comunale sugli immobili, recante “Determinazione delle aliquote e dell’imposta”.

In particolare, la lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 stabilisce che dopo il comma 3 del citato articolo 6 sia inserito il comma 3-bis, il quale così recita: “Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.

Posto che debba trattarsi sempre di soggetto passivo e, quindi, di soggetto che sia proprietario dell’immobile o che sia titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso, la novella legislativa ha così messo fine a una situazione di irrazionalità, sia in termini di applicazione di aliquota per abitazione principale sia in termini di detrazioni, che penalizzava in maniera ingiustificata il coniuge non assegnatario dell’abitazione coniugale.

Il coniuge non assegnatario, tra l’altro, era stato, da ultimo con la pronuncia della Cassazione 6192/2007(1), confermato come soggetto passivo d’imposta anche nel caso di assegnazione della casa principale, sulla quale insista una situazione di comunione ordinaria fra i coniugi, all’altro coniuge. La Corte suprema ha ribadito, con tale sentenza, come la natura patrimoniale e reale dell’Ici, unitamente al fatto che i diritti reali sono un numerus clausus e che la soggettività passiva di qualsiasi imposta va determinata sulla base di specifiche circostanze normative, osti alla configurabilità di una soggettività passiva tutta in capo al coniuge affidatario e, quindi, estesa oltre la quota pro indiviso del diritto di proprietà di cui sia titolare. Infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a uno dei due coniugi consiste semplicemente in una attribuzione di un diritto di godimento personale atipico e strumentale alla conservazione della comunità domestica.

In ordine a quanto ora disposto dalla norma in commento, era arrivata, per via interpretativa sul medesimo problema, la nota 4440/2007(2) del dipartimento per le Politiche fiscali, con la quale l’ufficio Federalismo fiscale dava risposta a un quesito posto da un Comune in merito alla possibilità di adottare in materia di imposta comunale sugli immobili, in applicazione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del Dlgs 446/1997, una disposizione con la quale assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare assegnata a uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio, ai fini dell’applicazione della detrazione e dell’aliquota ridotta al coniuge non assegnatario che fosse, in tutto o in parte, titolare del diritto di proprietà dell’immobile stesso.

Premesso che la soggettività passiva Ici, come sopra argomentato, permane in capo al titolare del diritto di proprietà dell’immobile, che deve corrispondere il tributo in base alla propria quota di possesso, con la previgente situazione normativa il coniuge non assegnatario della casa coniugale, se soggetto passivo, doveva pagare l’imposta senza poter usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale. Ciò poichè, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del Dlgs 504/1992 (così come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 173, lettera b), della legge 296/2006), per abitazione principale si deve intendere, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente.

Il Dpf, con la citata nota, evidenziava la presenza di una illogica situazione di esclusione dai benefici per il coniuge proprietario dell’immobile, ma non assegnatario dello stesso a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio.

Per risolvere tale problematica al “fine di rendere più razionale il sistema delle agevolazioni previste per l’abitazione principale” e per giungere a un’imposizione più equa nei confronti di un soggetto che, non per un fatto dipendente dalla propria volontà ma a causa di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, non può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale, il Dipartimento indicava ai Comuni la strada regolamentare loro attribuita dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997, per estendere il beneficio della detrazione e dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, in materia di Ici, anche agli immobili dei soggetti passivi che non fossero risultati assegnatari della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o di divorzio.

Con la novella apportata dalla Finanziaria, dunque, viene recepita l’indicazione resa dal Dpf, sollevando i Comuni dalla responsabilità di un provvedimento regolamentare, che avrebbe sicuramente creato situazioni a macchia di leopardo, risolvendo a livello normativo primario la problematica con una disposizione specifica al riguardo, applicabile a tutti i soggetti passivi, non assegnatari della casa coniugale a seguito di uno dei provvedimenti indicati nel comma 3-bis dell’articolo 6, Dlgs 504/1992, per l’applicazione, anche a questi, dell’aliquota determinata dai Comuni per l’abitazione principale e delle detrazioni previste dall’articolo 8 dello stesso decreto legislativo, commi 2 e 2-bis(3), a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di altro immobile destinato ad abitazione, nel medesimo comune, sul quale sussistano i presupposti di imposta ai fini Ici.

Leonardo D’Alessandro – Fiscooggi.it

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