L’ulteriore detrazione di 1.200 euro introdotta con la Finanziaria 2008 a favore delle famiglie con almeno 4 figli spetta ai contribuenti che già godono delle ordinarie detrazioni per figli a carico e dovrà essere riconosciuta dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio dei redditi 2007.
È quanto comunica l’Agenzia delle Entrate che, con una circolare, ha fornito le prime istruzioni ai sostituti d’imposta relative alle novità introdotte con la Finanziaria 2008, che si applicano già al periodo d’imposta 2007. Si tratta di 4 misure relative all’Irpef (detrazione famiglie numerose, neutralità reddito abitazione principale, detrazioni assegni periodici e tassazione Tfr pregresso) di cui i sostituti dovranno tener conto già in sede di conguaglio.
Detrazione per le famiglie numerose: viene precisato che il beneficio spetta nella misura intera anche se la condizione richiesta dei 4 figli a carico si concretizza solo per una parte dell’anno. Inoltre la maggiorazione non è influenzata dal reddito del beneficiario, a condizione che goda delle detrazioni ordinarie per figli a carico. La circolare ricorda che qualora la ulteriore detrazione sia di importo superiore all’imposta dovuta, al beneficiario spetta un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non trova capienza.
Un decreto di Ministero dell’Economia definirà le modalità di liquidazione dell’eventuale credito. Poiché la norma si applica al periodo d’imposta 2007, la circolare spiega che il sostituto d’imposta è tenuto sulla base dei dati in suo possesso a riconoscere il beneficio già con il conguaglio relativo ai redditi 2007, indicando nelle annotazioni del Cud l’eventuale ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal contribuente.
Neutralità del reddito relativo all’abitazione principale: ai fini della determinazione delle detrazioni Irpef il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Ai fini delle detrazioni per familiari a carico, la novità introdotta rileva con esclusivo riferimento al reddito del soggetto che intende avvalersi del beneficio, mentre non riguarda le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico, il cui limite resta fissato a 2.840,51 euro e al quale concorre anche l’eventuale abitazione principale.
Poichè la norma decorre dal periodo d’imposta 2007, la circolare spiega che qualora il sostituto d’imposta abbia calcolato le detrazioni considerando il reddito complessivo al lordo dell’abitazione principale dovrà effettuare il conguaglio applicando la nuova normativa. La circolare si sofferma poi sull’aumento delle detrazioni per gli assegni periodici erogati dal coniuge per effettiva separazione o divorzio. Tale detrazione viene aumentata a 1.725 euro per i redditi fino a 7.500 euro. La detrazione decresce al crescere del reddito e si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2007.
Quanto infine al Tfr, vengono stabilite le regole di tassazione in caso di conferimento del trattamento di fine rapporto accantonato in anni pregressi, cioè prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 252 del 2005, e devoluto al fondo di previdenza dopo il primo gennaio 2007. La circolare precisa che l’attribuzione convenzionale delle somme rileva solo ai fini fiscali e non comporta altre conseguenza come ad esempio l’acquisizione della qualificazione di ‘vecchi iscritti’ per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del Tfr maturato.