Quali novità fiscali si presenteranno nel 2008 per oltre 23 milioni di famiglie italiane nel rapporto con la casa?
1. Nelle compravendite (ivi compreso il caso di acquisto della casa da una società ed anche se il pagamento e’ stato assoggettato ad IVA) si applica la facoltà di rettifica, da parte dell’Ufficio Finanziario, dei valori dichiarati nel rogito se diversi dal valore effettivo, quando non corrispondenti al cosiddetto valore normale (calcolo peraltro di non semplice attuazione).
Si raccomanda assoluta regolarità nelle contabili bancarie.
E’ prevista altresì la responsabilità in solido dell’acquirente con il venditore in regime IVA, per il pagamento della maggior imposta dovuta e della sanzione (dal 100% al 200% dell’imposta non assolta), in caso di accertamento di un prezzo dichiarato diverso da quello effettivo (il caso, per i privati, riguarda soprattutto l’acquisto di immobili di nuova costruzione).
2. Se si eseguono lavori edilizi di manutenzione straordinaria o di adeguamento tecnologico nella propria casa entro il 31 dicembre 2010, è stata prorogata, per l’intestatario dell’immobile, la facoltà di detrarre dall’IRPEF, i costi relativi ai lavori, nella misura del 3,6 per cento annuo per la durata di dieci anni; con un tetto massimo di 48.000 euro complessivi. Condizione per la detrazione è che nelle fatture risulti evidenziato il costo della manodopera.
3. L’IVA agevolata al 10%, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati abitativi (senza più obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera) è prorogata fino al 2010.
4. La detrazione IRPEF e IRES del 55% del costo degli interventi per il risparmio energetico è prorogata per tutte le opere realizzate entro il 31 dicembre 2010.
5. I Comuni possono ridurre l’aliquota ICI al di sotto di quella ordinaria del 4 per mille per le unità immobiliari nelle quali si installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
La riduzione potrà durare 3 anni per gli impianti solari e 5 anni per le altre tipologie di impianti.
6. Dal 30 aprile 2008, non sono più ammessi pagamenti in contanti, a nessun titolo, per importi superiori ai 5.000 Euro (i pagamenti vanno effettuati solo mediante assegni non trasferibili). Ai fini dell’applicazione della norma non è consentito frazionare artificiosamente operazioni di pagamento di importi superiori. La disposizione interessa sia il pagamento di opere edilizie, sia le rate dei canoni di locazione e delle spese condominiali che non potranno più essere pagate in contanti qualora superino il limite di legge.
7. Ulteriore detrazione ICI (oltre a quella già in essere di 103, 29 euro) per le abitazioni in proprietà, dimore abituali del contribuente. La detrazione è prevista per la generalità di tali contribuenti, senza riferimento a livelli di reddito di sorta; ed è pari all’1,33 per mille del valore imponibile ICI, fino ad un tetto massimo di 200 euro.
8. I giovani dai 20 ai 30 anni che stipulano un contratto di locazione (ai sensi della legge 431/98) per la propria abitazione principale (che non sia quella dei genitori) e godano di un reddito non superiore a 15.493,71 euro possono detrarre dall’IRPEF 991,60 euro per un periodo di tre anni.
9. Gli studenti universitari “fuori sede” godranno dal 1 gennaio 2008 di una detrazione IRPEF pari al 19% dei canoni di locazione pagati, fino ad un importo massimo di 2633 euro.
10. I titolari dei contratti di locazione ai sensi della legge 431/98, per abitazioni principali a cominciare dai canoni del 2007, hanno diritto a detrazioni dall’IRPEF secondo le seguenti modalità:
– 300 euro se il reddito non supera i 15.493,71 euro
– 150 euro se il reddito supera i 15.493,71, ma non i 30.987,41 euro
Restano in vigore le precedenti detrazioni per i titolari di contratti di locazione agevolati.
11. Dal periodo di imposta 2008 si potranno detrarre gli interessi dei mutui ipotecari, per l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura del 19%, e fino a 4.000 euro (la precedente detrazione era di 3.615 euro).
12. E’ prevista la detrazione dall’IRPEF nella misura del 36% (del 25% del costo di acquisto e fino ad un massimo di 48.000 euro) per l’acquisto di immobili ristrutturati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, qualora il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2011.
A pena di decadenza della detraibilità, nella fattura deve esser indicato il costo della manodopera.
13. Per i contratti di appalto aventi ad oggetto opere o servizi riguardanti le parti comuni dell’edificio ricadenti in condominio, quest’ultimo deve praticare una ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti all’appaltatore. La ritenuta va eseguita per tutti i pagamenti effettuati dopo il 1 gennaio 2007, anche se relativi a prestazioni antecedenti tale data.
Entro febbraio del 2008 gli amministratori devono rilasciare la certificazione delle ritenute praticate durante l’anno scorso.
14. Chi ha eseguito,negli anni, lavori di riqualificazione edilizia soggetti a DIA (manutenzione straordinaria – restauro – adeguamento tecnologico), se non l’ha ancora fatto, deve presentare denuncia di variazione catastale. Conseguentemente, ci potrà essere un rincaro dell’ICI fino al doppio dell’attuale imposta ed oltre .
Avverso la notifica del riclassamento dell’immobile sarà possibile presentare ricorso alla Commissione tributaria.
15. Analoga sorte per chi possiede un alloggio all’interno delle microzone nelle quali si sta procedendo al riclassamento catastale degli immobili (ma solo nei dieci degli 8100 comuni italiani,fra i quali Milano,che finora hanno fatto ricorso a questa procedura che Assoedilizia giudica illegittima).
E’ molto probabile che gli interessati,una volta ricevuta la notifica del nuovo classamento catastale,si vedano costretti ad impugnarlo innanzi alle Commissioni tributarie;con conseguenti spese di assistenza tecnica e giuridica che ,giudichiamo,potranno essere di una qualche rilevanza.
16. L’imposta di successione e sulle donazioni colpisce i trasferimenti immobiliari in modo differenziato a seconda si tratti di discendenti o del coniuge (con franchigia), ovvero di collaterali ( aliquote maggiori ed assenza di franchigia ). Trattandosi viceversa di aziende familiari, i discendenti sono esenti da imposta. Mentre il coniuge eredita, ma paga l’imposta: grave ed iniqua stortura questa, foriera di tensioni e di contrasti familiari.
17. Ad evitare sorprese nel momento più inopportuno si suggerisce di verificare che sulla casa non risultino iscritte ipoteche per imposte o tasse, multe e sanzioni inevase: si è dato il caso, infatti, di qualche ente esattore che abbia proceduto all’iscrizione ipotecaria per detti titoli. L’inconveniente può generare qualche problema in caso di necessità di vendita dell’immobile.
Assoedilizia – la borghesia storica di Milano e della Lombardia