Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 202). Sale a 4.000 euro il limite degli interessi passivi su cui calcolare la detrazione del 19 per cento.

Irpef più leggera per chi ha contratto mutui per l’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale propria o dei propri familiari. Il limite massimo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, su cui calcolare la detrazione del 19% passa da 3.615,20 a 4.000 euro. La Finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha modificato in tali termini l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri sale a 760 euro (19% di 4.000 euro), contro i 687 circa (19% di 3615,20) “ante Finanziaria 2008”, con un risparmio d’imposta di 73 euro.

Quadro normativo
La norma riconosce la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di un contratto di mutuo, che peraltro deve essere garantito da ipoteca su immobili, e non di altri contratti di finanziamento. Lo stesso deve:

* essere stipulato nei dodici mesi antecedenti o successivi all’acquisto stesso, tranne “nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare maggiorata delle spese e degli oneri correlati”
* essere erogato da un soggetto residente in Italia (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia) o in uno Stato membro della Comunità europea.

Ulteriore condizione è che, entro un anno dall’acquisto, l’immobile venga destinato dall’acquirente ad abitazione principale, intesa come dimora abituale dello stesso o dei propri familiari (tale è considerato anche il coniuge separato); il venir meno di questa destinazione, fatte salve alcune eccezioni, comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale. La dimora abituale risulta dai registri anagrafici, ma con autocertificazione il contribuente può attestare che essa si trova in luogo diverso.

Il limite alla detrazione
Nel limite di 4.000 euro, oltre agli interessi passivi, sono compresi, come già accennato, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Tra gli oneri accessori, a titolo esemplificativo, si annoverano l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese per l’iscrizione di ipoteca, gli oneri fiscali (l’imposta sostitutiva di cui al Dpr 601/73) eccetera.

Il limite prescinde dai soggetti contitolari del mutuo, i quali possono detrarre gli interessi solo per la loro quota (ad esempio, per mutuo intestato al 25% a quatto soggetti, ciascuno di essi può detrarre al massimo 190 euro, corrispondenti al 19% di 4000 : 4).
Per i mutui stipulati prima del 1993, invece, il tetto si riferiva a ciascun cointestatario (riprendendo l’esempio precedente, ognuno dei quattro cointestatari poteva usufruire di una detrazione ben più significativa, pari al 19% di 7 milioni e, quindi, di 1.330.000 lire).

Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, quindi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; solo se uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ ultimo per entrambe le quote.
L’importo di 4.000 euro è unico anche in presenza di più contratti di mutuo relativi allo stesso immobile.

Infine, è opportuno rammentare che, come chiarito dalla circolare 15/2005, gli interessi passivi, nell’ipotesi di mutuo eccedente il prezzo d’acquisto dell’immobile (comprensivo degli oneri accessori), non sono detraibili per intero, ma in proporzione alla quota di mutuo destinata a coprire il predetto prezzo.

Annarita Gurrado – Fiscooggi.it

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