Il provvedimento adottato per superare le criticità segnalate dagli operatori del settore nell’applicazione delle agevolazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico

Ok alla certificazione di qualità dei pannelli solari conforme alle norme Uni En 12976, En 12975 e En 12976. Tra i soggetti che possono rilasciare l’attestato di certificazione energetica vanno considerati anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari. Se per lo stesso edificio si effettuano più lavori agevolabili, può essere prodotta un’unica documentazione complessiva sia per l’asseverazione che per l’attestato “energetico” e la scheda informativa. Per i pannelli in autocostruzione, la certificazione di qualità serve per il solo vetro solare.

Questi i punti salienti del decreto 26 ottobre 2007 del ministro dell’Economia e delle Finanze – di concerto con il ministro del Sviluppo economico – (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre), con il quale, apportando modifiche al precedente decreto del 19 febbraio 2007, è stata data risposta alle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore in merito ad alcune difficoltà emerse nel dare concreta attuazione alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (legge 296/2006, commi da 344 a 347). In particolare:

* viene ampliata la definizione di tecnico abilitato per il rilascio dell’asseverazione, dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa. Il riferimento precedente era ai soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti agli ordini degli ingegneri o degli architetti ovvero ai collegi dei geometri o dei periti industriali. Eliminando il riferimento agli specifici ordini e collegi, sono ammessi al rilascio dei documenti citati anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, anch’essi “abilitati alla progettazione di edifici e impianti”
* quando, per lo stesso edificio o immobile, si effettua più di un intervento ammesso ai benefici fiscali, sarà possibile produrre una documentazione unitaria non solo per l’asseverazione – come indicato dal precedente decreto – ma anche per l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e per la scheda informativa relativa ai lavori realizzati
* l’installazione di pannelli solari è agevolabile, oltre che in presenza della certificazione di qualità conforme alle norme Uni En 12975 (come richiesto dal decreto 19/2/2007) rilasciata da un laboratorio accreditato, anche se la certificazione è Uni En 12976. Sono inoltre considerate egualmente valide le norme En 12975 ed En 12976, recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera
* per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, la certificazione di qualità rilasciata dal laboratorio potrà riguardare esclusivamente il vetro solare e non più anche le strisce assorbenti, come era invece prescritto dal decreto originario.

In Gazzetta il decreto interministeriale 26 ottobre 2007

r.fo. – Fiscooggi.it

Commenti (1)

  1. Complimenti per come avete esposto l’argomento, come aggiunta ricordo che la finanziaria 2008 ha fatto delle altre aggiunte ed incentivi per il fotovoltaico.

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