Nel mirino, i fabbricati ex rurali, quelli non censiti e le particelle con colture diverse da quelle dichiarate
Sempre più incisiva l’attività di contrasto all’evasione e all’elusione in materia di immobili; l’attenzione è rivolta, in particolare, a quelli che hanno perduto i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, a quelli che non risultano dichiarati al catasto e alle particelle catastali per le quali, d’ufficio, si è provveduto alla variazione delle colture e dei relativi redditi.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre, sono stati pubblicati tre distinti comunicati dell’agenzia del Territorio che riguardano le tre differenti fattispecie.
Fabbricati ex rurali
Si tratti degli immobili iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali. La loro individuazione è avvenuta attraverso incroci tra le banche-dati catastali e il Registro delle imprese.
Il comunicato reca un lunghissimo elenco di comuni “coinvolti” nell’operazione, per i quali sono state formate le liste degli immobili da considerare “ex rurali”; queste sono consultabili – per i 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta del comunicato – presso gli stessi comuni interessati, i competenti uffici provinciali del Territorio e sul sito www.agenziaterritorio.gov.it.
I soggetti titolari di diritti reali su tali immobili hanno 90 giorni di tempo, dalla data di pubblicazione del comunicato, per dichiarali al Catasto edilizio urbano; in caso di inadempienza, vi provvede direttamente l’ufficio del Territorio, addebitando all’interessato i relativi oneri.
Fabbricati non censiti
Quarto elenco (dopo quelli pubblicati nei giorni 10 agosto, 26 ottobre e 7 dicembre) di Comuni per i quali, anche attraverso l’attività di foto-identificazione da immagini territoriali e successivi incroci con le banche-dati catastali, sono state costituite liste di particelle su cui si è accertata la presenza di costruzioni o ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto.
Anche in questo caso, le liste sono consultabili per 60 giorni, mentre 90 – sempre a partire dalla data di pubblicazione del comunicato – sono quelli a disposizione degli interessati per dichiarare spontaneamente i fabbricati al Catasto edilizio urbano; oltre quella scadenza, l’operazione avviene d’ufficio, con conseguente richiesta dei maggiori oneri per le attività di surroga eseguite dal Territorio.
Variazioni colturali
Il terzo comunicato riguarda i Comuni che risultano interessati dall’aggiornamento della banca dati catastale in base alle variazioni colturali risultanti dalle dichiarazioni 2007. In pratica, si tratta delle modifiche apportate alle qualità catastali (e, di conseguenza, ai redditi dominicale e agrario) sulla base di quanto indicato nelle domande presentate nel 2007 all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per ottenere contributi e sovvenzioni.
Soliti 60 giorni a disposizione per la consultazione (al Comune, presso l’ufficio del Territorio o sul sito della stessa Agenzia). Chi non condivide la variazione dei redditi, può presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale (articolo 2, comma 2, Dlgs 546/1992) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato.
L’agenzia del Territorio sottolinea comunque che “gli elenchi delle particelle pubblicizzati, per tutte le attività citate, rappresentano il risultato di elaborazioni massive, per cui si potrebbero essere verificate delle incoerenze, con inclusione – in qualche caso – di particelle non rientranti nelle fattispecie oggetto di identificazione o di variazione”. I soggetti interessati possono segnalare tale eventualità – anche per posta – al competente ufficio provinciale del Territorio, utilizzando l’apposito modello disponibile su www.agenziaterritorio.gov.it, dove è anche possibile compilarlo e trasmetterlo direttamente on line.
Altre fonti: Agenzia del territorio, comunicato stampa del 28 dicembre 2007