Risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007. E’ da intendersi riferito a ciascun fabbricato il tetto di 60mila euro alla detrazione anche se catastalmente le diverse palazzine appartengono alla stessa “particella”
Il limite massimo alla detrazione riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dalla Finanziaria 2007, può essere autonomamente calcolato per ciascun fabbricato, anche se lo stesso non costituisce una autonoma entità catastale.
Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 365/E del 12 dicembre.
Il documento fa seguito a un’istanza di interpello presentata da una società che aveva realizzato su cinque palazzine (quattro delle quali costituenti un unico accatastamento) interventi volti al contenimento dei consumi energetici (garantito dal rispetto dei requisiti di trasmittanze termica U, contenuti nella tabella 3 allegata alla legge n. 296/2006).
La norma, nel riconoscere una detrazione pari al 55% delle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, da ripartire in tre quote di pari importo, per gli interventi “su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari”, in relazione a strutture opache e infissi, ha indicato altresì un limite massimo alla detrazione. Il dubbio era relativo proprio a tale limite: i 60mila euro vanno calcolati autonomamente per ogni palazzina oppure occorre considerare le quattro palazzine, catastalmente appartenenti alla stessa particella come un unico edificio?
Nel primo caso, il risparmio d’imposta ottenibile avrebbe raggiunto i 300mila euro (60mila per cinque), mentre nel secondo il bonus si sarebbe fermato “a quota” 120mila (60mila per due).
L’istanza ha fornito lo spunto all’agenzia delle Entrate per chiarire la portata della parola “edificio”, cui si riferiscono le disposizioni agevolative in argomento.
A tal fine, nella risoluzione è stato richiamato l’articolo 1, comma 349, della Finanziaria 2007, in cui è disposto il rinvio alle “definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
In particolare, la definizione di “edificio” è rinvenibile nell’articolo 2 del suddetto decreto, concernente “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativo al rendimento energetico nell’edilizia”. In base a ciò, i tecnici dell’Amministrazione hanno ritenuto che il limite suddetto dovesse essere considerato autonomamente, affermando che un edificio “non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, bensì in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante”.
Pertanto, nel caso esaminato, la detrazione massima usufruibile sarà di 60mila euro per ogni palazzina.
Caratteri generali dell’agevolazione
Per completezza, è opportuno richiamare alcune precisazioni fornite nella circolare 36/2007, nella quale vengono illustrate e chiarite le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 350, della legge 296/2006, relative all’agevolazione fiscale sulle spese per gli interventi di risparmio energetico.
Caratteristiche della detrazione
La circolare ha precisato che questa può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute nel 2007 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Edifici interessati
L’agevolazione interessa gli edifici appartenenti a qualsiasi categoria, abitativi o strumentali, purchè “esistenti”; la prova dell’esistenza dell’edificio deve essere fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, o dalla richiesta di accatastamento, o dal pagamento dell’Ici (se dovuta).
Soggetti ammessi
L’agevolazione è estesa ai titolari di reddito d’impresa e non, i quali, per poter usufruire della detrazione, occorre:
– che sostengano le spese
– che queste siano rimaste a loro carico
– che abbiano il possesso o la detenzione dell’immobile in base a un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione (anche finanziaria) o di comodato.
Spese che danno diritto all’agevolazione La circolare ha evidenziato che tra queste vanno annoverate, in aggiunta a quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati, anche quelle relative alle prestazioni professionali sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.
Annarita Gurrado – Fiscooggi.it