Alloggi popolari, cessioni con tassazione leggera

di Redazione Commenta

Risoluzione n. 333/E del 16 novembre 2007. Registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali per la vendita di appartamenti ex Iacp agli inquilini “storici”.

La cessione di immobili costruiti dall’Istituto autonomo case popolari (ora gestiti dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) nei confronti degli assegnatari che vi abitano da più di cinque anni sconta l’imposta di registro in misura fissa ed è esente dalle imposte ipotecarie e catastali. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 333/E del 16 novembre.

La vicenda si inserisce nel seguente quadro normativo: l’articolo 32 del Dpr 601/1973 prevede il regime agevolato descritto per gli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 865/1971, il cui articolo 48 stabilisce che “nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori, la costruzione di case – albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi…”. Dal tenore letterale della disposizione è evidente la finalità solidaristica sottesa all’attuazione dei programmi.

Per la loro attuazione, le norme attribuiscono agli Iacp un ruolo determinante.
Il Dpr 616/1977 ha successivamente trasferito alle Regioni le funzioni statali relative agli Iacp; in particolare, la legge regionale del Lazio 30/2002 ha previsto la trasformazione degli Iacp in Ater, disponendone il subingresso nella titolarità di tutti i beni e rapporti attivi e passivi.

In presenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge 865/1971, gli atti di assegnazione in proprietà di alloggi, costruiti in attuazione dei programmi di cui al titolo IV della medesima legge, possono fruire del regime agevolato di cui all’articolo 32 del Dpr 601/1973 (cfr. risoluzioni 251258/1987 e 127/2002).

La risoluzione 333/2007 illustra poi le disposizioni normative dalle quali si evince la finalità solidaristica sottesa all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, agevolare l’accesso all’abitazione delle fasce deboli della popolazione . L’articolo 1, comma 5, della legge 560/1993 prevede che l’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sia consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore, il comma 6 include tra gli aventi titolo all’acquisto degli alloggi, gli assegnatari o loro familiari conviventi, il comma 9 stabilisce modalità e condizioni per la cessione degli alloggi a soggetti diversi da quelli indicati al comma 6.

Tornando all’aspetto fiscale, va considerato che, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legge 223/2006, le cessioni di immobili abitativi operate dall’Ater sono considerate esenti ai fini Iva perchè effettuate dopo quattro anni dalla costruzione e, quindi, soggette all’imposta di registro.
Pertanto, dal momento che l’attività svolta dagli Iacp è riconducibile all’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e che all’Iacp è succeduta ex lege in tutti i rapporti giuridici l’Ater, le cessioni di alloggi da questa effettuate agli assegnatari o loro familiari conviventi, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, possono fruire del regime agevolato ex articolo 32 del Dpr 601/1973.

Marcello Maiorino – Fiscooggi.it

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