SCOTTI: 20.000 FAMIGLIE PAGHERANNO MENO DI QUANTO PAGANO OGGI

Il rispetto del principio di sopportabilità per l’inquilino, di sostenibilità economica del sistema di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) e la sua valorizzazione mediante programmi di razionalizzazione e sviluppo. Ma anche l’individuazione per gli inquilini di 4 aree di appartenenza in base alle quali saranno definiti i canoni. Sono questi i criteri previsti dalla nuova legge, approvata dal Consiglio regionale della Lombardia che sancisce i criteri generali per la determinazione dei canoni di affitto dei 170.000 alloggi Erp (105.000 gestiti dalle Aler e 65.000 dai Comuni) e le norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio Erp stesso.

“Oggi -ha detto l’assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti – abbiamo varato una legge che aspettavamo da 24 anni, un provvedimento che mette fine a canoni iniqui e ingiusti che penalizzavano soprattutto le famiglie numerose, cioè quelle con figli e/o anziani a carico e che non teneva conto dell’ubicazione e dello stato di conservazione degli alloggi”.
“Il canone medio ora applicato – ha aggiunto Scotti – è di 106 euro, il 35% degli inquilini Aler (pari a 35.767 nuclei famigliari) paga meno di 50 euro al mese e più precisamente, 4.225 famiglie pagano meno di 7 euro al mese, 12.242 famiglie pagano tra 7 e 20 euro, 13.819 famiglie tra 20 e 35 euro al mese e 5.481 famiglie tra 35 e 50 euro. Con la nuova legge circa 20.000 famiglie potranno addirittura pagare meno di quanto non facciano oggi”.

Dal 1^ gennaio 2008, quindi, giorno di entrata in vigore di questo provvedimento, il canone sarà commisurato alle caratteristiche dell’unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare (reddito Isee) secondo le seguenti quattro aree di appartenenza individuate:

1) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000 euro. Riguarda i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato. In quest’area, i nuclei con un ISEE-ERP inferiore a 4.000 euro pagheranno solo il canone minimo di 20 euro al mese; le famiglie che, invece, hanno un ISEE-ERP superiore a 4.000 euro e inferiore a 9.000 euro corrispondono un canone in una misura non superiore al 36% del valore locativo dell’unità abitativa, misura anche in questo caso ridotta per i nuclei con un solo componente.
Per tutti i nuclei familiari appartenenti a quest’area, il canone di locazione non può comunque essere superiore ad una incidenza compresa tra il 14 e il 16% del reddito netto del nucleo familiare stesso, fatti salvi il canone minimo mensile di 20 euro o altri canoni minimi mensili fissati dall’ente proprietario e vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge.

2) area dell’accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001 a 14.000 euro. I locatari corrispondono un canone in una misura compresa fra il 43 e il 61% del valore locativo dell’unità abitativa, misura ridotta per i nuclei con un solo componente.
Il canone di locazione non può comunque essere superiore ad una incidenza del 20% del reddito netto del nucleo familiare stesso fatto salvo il canone minimo mensile di 70 euro.

3) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001 a 28.000 euro. Gli assegnatari corrispondono un canone in una misura compresa fra il 66 e il 110% per cento del valore locativo dell’unità abitativa, misura ridotta per i nuclei con un solo componente. Per questi nuclei famigliari il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 22% del reddito netto della famiglia stessa, fatto salvo il canone minimo mensile di 120 euro.

4) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 28.000 euro. I nuclei famigliari corrispondono anch’essi un canone in una misura compresa fra il 60 e il 98% per cento del valore locativo dell’unità abitativa, maggiorato di una
percentuale fissata dall’ente proprietario in relazione ai valori di mercato. Ai fini della determinazione di tale canone non si tiene conto dell’incidenza sul reddito netto del nucleo familiare. Il contratto è stipulato per una durata non superiore a due anni; l’ente proprietario, sentito il Comune, ha facoltà di rinnovare il contratto a fronte di motivate difficoltà dell’inquilino a reperire altra unità abitativa.

In concreto, il provvedimento introduce canoni minimi pari a 20, 70 e 120 euro, un tetto di sopportabilità sul reddito netto
delle famiglie che va dal 14 al 22% e un aumento medio che non può essere superiore al:
23% per i nuclei famigliari collocati nell’area di protezione
fatto salvo il canone minimo;
28 % per i nuclei famigliari collocati nell’area dell’accesso;
37 % per i nuclei famigliari collocati nell’area della permanenza.

“Tra le famiglie con canone in diminuzione – aggiunge Scotti – ci sono in particolare quelle numerose che, grazie alla sola
introduzione dell’ISEE, possono far valere il peso della composizione famigliare (fino ad oggi era riconosciuta una detrazione di 516 euro per famigliare a carico sul reddito imponibile lordo) e quelle con ISEE medio-basso che vivono in alloggi ubicati in estrema periferia anche se di recente costruzione”.
“Tra i nuclei familiari che subiscono un aumento percentuale – dice ancora Scotti – ci sono le 4.225 famiglie che attualmente pagano meno di 7 euro al mese e che pagheranno il canone minimo a 20 euro e quelle che pagavano meno di 50 euro al mese pur avendo un ISEE medio alto”.
Tra le cause di maggiore incremento percentuale dei canoni, sicuramente quella più significativa è l’esiguità del canone attuale: infatti il 70% dei canoni attuali inferiori a 50 euro/mese avranno un incremento di oltre il 60%, adeguando soprattutto i canoni di alloggi ubicati in zone di pregio delle città.

Nel caso in cui l’aumento medio sia superiore, gli enti proprietari provvedono a ridurre proporzionalmente i canoni, fino a concorrenza delle percentuali d’incremento medio sopra indicate.
Da notare anche che per i nuclei famigliari già assegnatari al momento di entrata della nuova legge, qualora l’eventuale variazione del canone sia superiore al 50% del canone determinato alla medesima data sulla base della normativa vigente, l’aumento è graduato nel triennio. Per i nuclei familiari collocati in area di protezione l’ente proprietario può graduare l’aumento anche su più anni in funzione della situazione economica della famiglia assegnataria.

USO DELLE ENTRATE PROVENIENTI DAI CANONI
Le entrate provenienti da canoni di locazione sono destinate a compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalità, della mobilità degli inquilini e di manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio. Eventuali introiti superiori ai costi indicati al periodo precedente, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio di ERP.

USO RAZIONALE DEL PATRIMONIO
Diversi i provvedimenti per un uso razionale del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. Il più importante è quello che
riguarda le occupazioni abusive. L’ente proprietario ha infatti l’obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le Forze dell’Ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell’autorità giudiziaria in sede penale e civile, l’ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti.
Inoltre, Aler e Comuni dovranno adattare un piano per la messa in sicurezza degli immobili occupati abusivamente.
I nuclei familiari che occupano un’unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative di dimensioni adeguate corrispondono un canone pari a chi si trova nell’area della decadenza con una maggiorazione che non deve essere inferiore a 100 euro al mese. Qualora il nucleo familiare sia composto solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, si applica la maggiorazione di 50 euro al mese.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze in materia di politica sociale, e le ALER sostengono gli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall’ente proprietario.

DETERMINAZIONE DEL CANONE MODERATO
Possono accedere agli alloggi a canone moderato i nuclei familiari con ISEE-ERP non superiore a 23.000 euro.
La nuova legge determina anche l’ammontare del canone moderato che deve essere inferiore a quello di mercato ed articolato in funzione dei costi di realizzazione e, contemporaneamente, non può essere superiore al 5%0 del costo di realizzazione al metro quadrato per la superficie dell’abitazione, come definita dalla Giunta regionale.

VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Gli enti proprietari possono procedere alla vendita del 20% delle unità abitative esistenti esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, e applicando uno sconto di circa al 35% dei prezzi di mercato. I proventi sono anch’essi destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio ERP, con
priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive.

“La nuova legge – ha concluso Scotti – offre a Comuni e Aler indirizzi e norme precise che garantiscono la corretta applicazione dei canoni, eliminando situazioni altrimenti spiacevoli. E’ l’ennesima dimostrazione di come vogliamo che i canoni siano quanto più possibili aderenti alle reali possibilità delle famiglie e alle caratteristiche degli alloggi”.

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