Risoluzione n. 317/E del 7 novembre 2007. L’effettuazione di operazioni imponibili ed esenti comporta l’applicazione della percentuale dell’anno precedente, con conguaglio a fine periodo d’imposta
Gli immobili a uso abitativo acquistati nel 2006, per i quali la detrazione dell’Iva è stata operata in base alla normativa vigente prima del 4 luglio e che poi sono stati venduti in esenzione (come stabilito dal decreto Visco-Bersani), non sono interessati dalla norma di esonero dalla rettifica della detrazione. Valgono, in tal caso, i principi fissati nell’articolo 19, comma 5, Dpr 633/1972, secondo cui nel corso dell’anno la detrazione è operata in via provvisoria applicando la percentuale di detrazione di quello precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
A chiarirlo, la risoluzione n. 317/E del 7 novembre, con cui l’agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello presentato da una società che si occupa di compravendita immobiliare. L’azienda, nei primi mesi del 2006, ha acquistato degli immobili ad uso abitativo, detraendo l’Iva sulle operazioni effettuate, e li ha poi rivenduti dopo il 4 luglio dello stesso anno, giorno dell’entrata in vigore del Dl 223/2006, che ha dettato nuove regole sulle locazioni e sulle cessioni di fabbricati.
In particolare, il decreto “Visco-Bersani” ha previsto l’esenzione dall’Iva per tutte le cessioni di fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o da quelle che vi hanno eseguito interventi.
Il mutato regime fiscale, quindi, determinando una detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, comporta di effettuare una rettifica della detrazione (articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972), tranne nell’ipotesi – precisa lo stesso decreto legge – di fabbricati diversi da quelli strumentali “”…che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006…”. Proprio per questo motivo, la società interpellante non ha operato la rettifica della detrazione dell’imposta.
L’Amministrazione finanziaria, come già specificato nella circolare 12/2007, ribadisce che l’esonero dalla rettifica non interessa gli immobili comprati nel 2006 per i quali la detrazione è stata effettuata in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Dl 223/2006. In questo caso, infatti, valgono le regole generali sulla detrazione Iva previste dall’articolo 19, comma 5, del Dpr 633/1972, in base alle quali “nel corso dell’anno la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno”.
La posizione dell’Agenzia a riguardo, sottolinea la risoluzione, è perfettamente in linea con quanto espresso dal diritto comunitario: la direttiva sull’Iva 2006/112/Ce, infatti, stabilisce che “la rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione Iva, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni,…”.
Alessandra Gambadoro – Fiscooggi.it