Nel ringraziare per la cortese disponibilità ad approfondire le problematiche connesse alla rappresentanza legale relativa al codice fiscale attribuito al condominio, riassumo come d’accordo quanto evidenziato nel corso dell’incontro del 16 ottobre u.s. :
1) con il trattamento dei dati desunti dalle certificazioni di attribuzione dei codici fiscali condominiali l’Ufficio Studi e Politiche fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze ha elaborato un prospetto dal quale risulta il numero degli amministratori di condominio operanti in Italia raggruppati per classi di edifici rappresentati. Tali indicazioni sono da considerare importanti per meglio individuare la consistenza dell’ambito professionale di riferimento;
2) nel DPR n. 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) non è precisato l’obbligo (né la sanzione per l’eventuale inadempimento) di comunicare la “variazione dati” ovvero la diversa rappresentanza legale che si determina con la nomina di un nuovo amministratore condominiale; variazione che potrebbe essere comunicata sia dall’amministratore uscente o, meglio, dall’amministratore subentrante. Quest’ultimo, però, potrebbe avere interesse a nascondere la nuova rappresentanza per motivi fiscali, mentre l’amministratore sostituito è esposto ad accertamenti per compensi non dichiarati, ma…..non percepiti;
3) il collegamento alla rete entratel (cassetto fiscale) per conoscere le rappresentanze legali attribuite ad ogni soggetto dà la possibilità di evidenziare il riferimento a molti condomìni presso i quali da tempo è avvenuta anche più di una variazione non registrata;
4) esistono doppie attribuzioni di codici fiscali per lo stesso condominio anche se costituito da un solo edificio (a titolo esemplificativo Condominio Via Montasio 4 – Roma CF 97223150588 rappresentante legale Carlo Parodi; Condominio Via Montasio 4 – Roma CF 96325360582 altro rappresentante legale come accertato a Roma 1);
5) sarà possibile per l’Agenzia delle Entrate effettuare un incrocio con i dati esposti nei Modelli 770 che in linea di massima dovrà essere compilato a decorrere dal periodo d’imposta 2007, da tutti i condomìni a seguito dell’istituzione della R.A. 4%, in quanto l’amministratore deve indicare il proprio numero di codice fiscale e potrebbe essere utile il nuovo dato nel Modello 770 relativo al rappresentante firmatario della dichiarazione del sostituto d’imposta: la “data di decorrenza della carica” che dovrebbe però più chiaramente riferirsi alla prima nomina e non alle successive conferme dell’amministratore;
6) presso le locali Agenzie delle Entrate viene rifiutato l’inserimento di una società quale rappresentante legale del condominio, nonostante tale amministrazione societaria sia prevista sia nel modello Unico che negli studi di settore e la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale rappresentanza legale. Aggiungasi che nel mod. AA7/8 Domanda di attribuzione codice fiscale (quadro C) è prevista l’indicazione di un soggetto diverso da persona fisica;
7) l’ANACI ha ritenuto che non è possibile dar corso alle richieste di alcune locali Agenzie delle Entrate in merito all’invio di generalità di condomini-locatori e degli inquilini con informativa sulla durata della locazione, in quanto tali dati non rientrano nelle competenze dell’amministratore i cui rapporti si svolgono direttamente con i proprietari.
Resto in attesa di cortesi comunicazioni in merito a quanto sopra esposto, confermando la completa disponibilità per ogni ulteriore collaborazione.
Cordiali saluti.
Dott. Carlo Parodi – Direttore Centro Studi ANACI