Sentenza n. 18876 del 7 settembre 2007
In vigenza della vecchia disciplina derogatoria era necessario produrre alla registrazione dell’atto copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune.
Gli immobili per i quali sussistono violazioni edilizie non possono beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, prevista per l’acquisto di abitazioni non di lusso cedute da imprese costruttrici a persone fisiche.
Il fatto
Un contribuente acquistava un immobile destinandolo a propria abitazione. La cessione era soggetta all’aliquota Iva del 4%, in quanto abitazione non di lusso, rientrante nella previsione della Tabella A, parte II, sub 21, allegata al Dpr 633/1972. Successivamente, l’ufficio notificava al contribuente un avviso di liquidazione, con il quale l’Iva veniva rideterminata al 19% e si revocavano le agevolazioni previste dall’articolo 2 del Dl 12/1985 (aliquote favorevoli nell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro per i trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati destinati ad abitazioni non di lusso, al ricorrere di determinate condizioni) per non aver prodotto la documentazione richiesta dall’articolo 46 della legge 47/1985 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere edilizie).
Il citato articolo 46, ora non più in vigore, consentiva, in deroga a quanto previsto dall’articolo 41-ter della legge 1150/1942 di poter usufruire di agevolazioni fiscali pur in presenza, come nel caso di specie, di violazioni alla normativa in materia di urbanistica ed edilizia, dietro presentazione di apposita documentazione.
Avverso la determinazione dell’ufficio impositore, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Eccepiva, infatti, l’acquirente che l’aliquota favorevole del 4% alla quale era stato sottoposto l’immobile era da ricollegarsi all’intrinseca tipologia del bene e non a un particolare beneficio fiscale, ottenibile previa presentazione di apposita documentazione.
Ma sia i giudici tributari di primo grado che quelli di secondo respingevano il gravame, confermando la bontà dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente ricorreva, così, in ultima istanza dinanzi alla Suprema corte, ribadendo la circostanza per la quale l’aliquota del 4% ai fini Iva era stata applicata esclusivamente in considerazione della qualifica non di lusso dell’immobile e della qualità di impresa costruttrice del venditore. Un acquisto recante tali caratteristiche, avrebbe dunque dovuto, a giudizio dell’istante, essere automaticamente assoggettato all’imposizione di favore, a prescindere da qualsivoglia altra agevolazione fiscale astrattamente ottenibile, dietro presentazione della relativa documentazione (nella fattispecie, il notaio, negli atti da lui redatti, aveva inserito l’espressa richiesta di ottenimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente per l’acquisto della prima casa).
La decisione della Corte
La Cassazione, nel respingere il ricorso del contribuente, ha rilevato che è pur vero che l’aliquota favorevole del 4% è prevista in ipotesi di immobili non di lusso ceduti da imprese costruttrici a persone fisiche nei termini e nei modi indicati dall’articolo 2 del Dl 12/1985, ma che di tale agevolazione non beneficiano affatto quegli immobili in relazione ai quali sussistono le violazioni edilizie di cui all’articolo 41-ter della legge 1150/1942.
Dispone, infatti, tale norma che “le opere iniziate dopo l’entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”.
Hanno ricordato in ultimo i giudici (cfr ex multis, Cassazione n. 8567/2002) che, in tema di agevolazioni tributarie per la prima casa, in caso di acquisto di abitazione abusiva non ancora condonata, è fatto onere all’interessato, al fine di beneficiare, seppur in via provvisoria, del trattamento fiscale di maggior favore, di produrre, al momento della registrazione dell’atto, copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune e, a pena di decadenza dai benefici, trascorso un anno dal giorno della presentazione di detta domanda, copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in sua assenza, dichiarazione del Comune che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.