Decreto legge collegato alla Finanziaria 2008:
Articolo 41 (Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa)
Ai fini dell’incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei Comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l’Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l’acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l’utilizzo, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.