Art. 16
(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24×10 con la scritta “questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale”. Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All’articolo 2 bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall’articolo 19, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole “entro l’anno 2008” sono sostituite con le seguenti:”entro l’anno 2012”