Articolo 26 (Disposizioni in materia di ambiente)
1. Per l’anno 2007 è concesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un contribuito straordinario di 20 milioni di euro per l’attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare.Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche agricole forestali e alimentari.
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall’attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all’articolo 2 della legge 1 giugno 2002, n. 120.
4. Al fine di consentire al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di svolgere in maniera più efficace le proprie competenze, all’art. 1, comma 8-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono soppresse.