Il “diritto all’abitazione” va annoverato fra i “beni primari collegati alla personalità” che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona (tutelati dall’articolo 2 della Costituzione). Per questo motivo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35580 ha annullato con rinvio la condanna per occupazione abusiva di una casa dello Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari).
La donna romana sola e con un figlio a carico ha fatto ricorso alla Corte sostenendo che il gesto era dettato dalle sue condizioni di indigenza che non le permettevano di rivolgersi al mercato libero degli alloggi per all’acquisto di una nuova casa.
Fonte: Helpconsumatori.it