A tutela dei consumatori che dovessero rimanere senza venditore
Al via nuove norme per individuare il fornitore di ultima istanza a protezione dei consumatori e delle piccole imprese che dovessero restare senza venditore. L’Autorità per l’energia, con la delibera 221/07, ha definito nuove procedure concorsuali per individuare il fornitore che sostituirà automaticamente il venditore non in grado di assicurare l’erogazione di gas. Il provvedimento interessa potenzialmente oltre 17 milioni di clienti finali.
L’Autorità ha introdotto alcune novità per aumentare il numero dei potenziali partecipanti alla procedura, con l’obiettivo di accrescere il livello di concorrenzialità per contenere i costi del servizio per i consumatori.
I fornitori di ultima istanza saranno selezionati scegliendo le condizioni economiche più convenienti per i consumatori per le cinque macroaree in cui è presente la rete di distribuzione del gas naturale.
A partire dalla prima fattura successiva alla pubblicazione delle graduatorie, i venditori attuali saranno tenuti ad indicare i riferimenti del fornitore di ultima istanza prescelto, il quale dovrà sostituirli nel rapporto commerciale con il consumatore in caso di necessità.
Il fornitore di ultima istanza subentrerà in casi quali a titolo di esempio:
* il venditore scelto nel mercato libero dichiari fallimento;
* il venditore interrompa la propria attività;
* il venditore decida di non rifornire più alcuni specifici clienti finali;
* il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e venditore si risolva per inadempimento di quest’ultimo;
* al venditore venga revocata l’autorizzazione all’attività.
Il servizio di fornitura di ultima istanza tutelerà, oltre ai consumatori domestici, anche le imprese con consumi non superiori a 200.000 metri cubi/anno, ad eccezione dei clienti finali per i quali è stata richiesta la chiusura del contatore o l’interruzione della fornitura per morosità.