Mutuo per costruire l’abitazione principale. Detrazione ok se lo dice la banca

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Possibile “scontare” gli interessi passivi anche quando il contratto non specifica la finalità del prestito.

Per poter usufruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario contratto per la costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale, se la motivazione dell’erogazione non è espressamente indicata nell’atto di stipula, basta che la stessa sia riportata in un’apposita dichiarazione rilasciata dalla banca concedente.

E’ quanto precisato nella risoluzione n. 241/E del 7 settembre 2007, con cui l’agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di una contribuente che chiedeva di poter usufruire della detrazione Irpef degli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario stipulato per la costruzione di un fabbricato da destinare ad abitazione principale, nonostante dal contratto non risultasse la finalità del prestito.
L’istante, però, afferma di aver ottenuto dall’istituto di credito una specifica dichiarazione sulla motivazione della somma concessa.

L’Amministrazione finanziaria ha accolto positivamente l’interpello in questione, sostenendo che anche quel documento rappresenta un valido strumento per il riconoscimento della detraibilità degli interessi passivi.
Se, infatti, il decreto ministeriale n. 311/1999, stabilendo le condizioni per ottenere la detrazione, dispone che tra la documentazione necessaria è incluso anche “il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale”, l’Agenzia è successivamente intervenuta sull’argomento con due distinti documenti di prassi, benché riferiti alla sola ipotesi dell’acquisto dell’abitazione principale.

In particolare, la circolare n. 15/2005 ha affermato che la motivazione del mutuo può risultare, oltre che dal contratto di mutuo, anche dal contratto di acquisto dell’immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca su richiesta del contribuente; la risoluzione n. 147/2006, invece, ha stabilito una gerarchia tra i documenti validi per il riconoscimento della detrazione Irpef: contratto di mutuo, successiva certificazione rilasciata dalla banca, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente che, assumendosi la responsabilità penale e civile di quanto affermato, sostenga che il mutuo è stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.

L’Agenzia, in conclusione, estende all’ipotesi di costruzione la soluzione già adottata, con la risoluzione n. 147/2006, per l’acquisto dell’abitazione principale.

Alessandra Gambadoro – Fiscooggi.it

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