Con una delibera il Garante ha fornito una serie di indicazioni per una corretta informazione degli utenti dell’energia elettrica e per un corretto utilizzo dei loro dati. Con la liberalizzazione del mercato, in vigore dal 1 luglio di quest’anno, i clienti domestici possono recedere dal contratto di fornitura di energia stipulato prima di tale data con il distributore operante nel proprio ambito territoriale e scegliere un fornitore diverso. Perché questo possa avvenire le società che vendono energia devono poter acquisire dalle banche dati dei distributori alcune informazioni di base relative agli utenti del mercato energetico per poter entrare in contatto con questi ultimi e formulare proposte commerciali.
Il Garante è intervenuto per disciplinare proprio questa attività di trattamento dei dati personali: la deliberazione, che si articola in due parti, contiene – nella prima – le indicazioni fornite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas al termine di una fruttuosa collaborazione prevista per legge; nella seconda detta prescrizioni direttamente agli operatori del settore.
In virtù del provvedimento le società distributrici dovranno informare i clienti in maniera colloquiale e sintetica della possibilità di recedere dal contratto e di fornire alle aziende venditrici di energia alcuni dati (generalità, consumi, potenza impegnata etc.) affinché possano far conoscere le loro migliori offerte formulate sulla base della conoscenza di un profilo “minimo” del medesimo cliente. A tale proposito il Garante ha predisposto un modello di informativa che potrà eventualmente essere adottato dalle società (consultabile sul sito dell’Autorità www.garanteprivacy.it) .
L’informativa dovrà essere recapitata insieme all’invio della corrispondenza ordinaria che le aziende intrattengono con i clienti per la gestione del vigente contratto di fornitura o di distribuzione (per esempio, l’invio della bolletta), ma dovrà essere messa a disposizione anche sul sito Internet e attraverso i servizi di assistenza e informazione al pubblico.
Per quanto riguarda le proposte commerciali dei venditori, queste dovranno essere rigorosamente cartacee: non è quindi consentito il marketing telefonico o per via telematica. I dati dei clienti non possono essere comunicati a terzi.
Per quanto riguarda i tempi di conservazione dei dati, il Garante ha stabilito che i dati personali dei clienti che non rispondono alle offerte commerciali dovranno essere cancellati non più tardi di sei mesi dall’invio della proposta.
Fonte: Portale del Consumatore del Lazio