Il Ministero della Pubblica Istruzione con una nota ha recentemente fornito chiarimenti su modalità e termini per l’applicazione del decreto 16 luglio 2007, relativo alla ripartizione dei finanziamenti per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica per il triennio 2007/2009, adottato ai sensi della Legge 23/96, nonchè di quanto previsto dall’articolo 1 della legge finanziaria 2007.
Con il decreto il Ministro della Pubblica Istruzione ha ripartito tra tutte le Regioni la somma complessiva di 250 milioni di euro che consentirà, attraverso la compartecipazione finanziaria con Regioni ed Enti locali interessati, uno sviluppo di investimenti di circa 750 milioni di euro, per il completamento delle attività di messa in sicurezza delle scuole da parte di Comuni e Province.
La ripartizione – concordata in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome – è diretta a finanziare, per il triennio 2007/2009, le opere di edilizia scolastica inserite nei piani regionali previsti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed è articolata secondo i criteri di riparto che individuano sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto degli edifici scolastici quali: affollamento delle strutture, precarietà degli edifici e degli impianti, distribuzione territoriale, carenza di palestre ed impianti sportivi, edifici soggetti a vincolo storico-monumentale, edifici in affitto.
I fondi dovranno essere utilizzati per il 50% esclusivamente per la messa in sicurezza e a norma degli edifici scolastici, mentre per il restante 50% potranno essere destinati, ove ritenuto opportuno, anche alle altre finalità previste dalla legge 23/96, condizione utile ai Comuni che avessero già provveduto al completamento dei lavori di messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica.
Tale eventualità sarà consentita ove le Regioni evidenzieranno di essere dotate di strutture scolastiche già a norma.
Nella nota di chiarimento il Ministero ribadisce la data del 26 luglio 2007 quale data di decorrenza dei 90 giorni per la presentazione dei Piani da parte di ciascuna Regione, precisando che il termine deve intendersi perentorio perché i finanziamenti previsti non sono mutui ma risorse dirette, per cui devono essere necessariamente impegnati entro l’anno.
Successivamente alla verifica della corrispondenza di tali Piani agli indirizzi, sarà sottoscritta una presa d’atto tra i rappresentanti del Ministero e dalle Regioni, come concreta espressione del Patto per la sicurezza, con la partecipazione anche dell’Ente locale, la cui delega alla Regione dovrà costituire elemento della documentazione per l’accesso al beneficio. Solo dopo tali adempimenti ciascuna Regione potrà concedere eventuali proroghe per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma previste nei Piani, che non potranno comunque protrarsi oltre l’anno 2009 e una volta perfezionata l’Intesa istituzionale, anche per la conclusione delle analoghe opere previste in altri piani attivati direttamente dagli Enti locali con fondi propri e/o delle Regioni. Vista la ristrettezza dei termini e la complessità delle procedure previste, sarebbe opportuno che i Comuni interessati all’erogazione dei finanziamenti prendessero contatti con la Regione di riferimento per evitare il mancato impegno dei fondi nei tempi utili.
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