La cessione della nuda proprieta` di un immobile adibito ad abitazione principale del cedente, avvenuta entro 5 anni dall`acquisto soggetto ad IVA, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui si e` fruito per l`acquisto della “prima casa“ (alle stesse conclusioni si giunge nell`ipotesi di cessione soggetta ad imposta di Registro).
Cosi` si e` espressa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 213/E dell`8 agosto 2007, nella quale e` stato precisato che, se viene venduta la sola nuda proprieta` di un`abitazione nei 5 anni dall`acquisto, la decadenza dai benefici “prima casa“, di cui alla nota II-bis dell`art.1 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/1986, comporta:
– il recupero, da parte degli Uffici territoriali, della differenza tra l`IVA con aliquota ordinaria, applicabile in assenza di agevolazioni alle cessioni di abitazioni non di lusso (pari al 10%) e quella versata al momento dell`acquisto dell`unita` abitativa con i requisiti “prima casa“ (pari al 4%), limitatamente al valore della nuda proprieta`;
– l`applicazione di una sanzione, in misura pari al 30% di tale differenza, e di eventuali interessi di mora.
Per contro, l`Amministrazione finanziaria ha confermato che, poiche` il cedente ha utilizzato l`immobile come propria abitazione per la maggior parte del periodo intercorrente tra l`acquisto ed il trasferimento della nuda proprieta`, l`operazione in questione non genera una plusvalenza tassabile, ai sensi dell`art. 67, comma 1, lett. b, del D.P.R. 917/1986
Fonte: Ance.it