Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.

di Redazione Commenta

Gazzetta Ufficiale N. 180 del 4 Agosto 2007 – DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 118

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.

1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s’interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>