In un regolamento di condominio sono contenute disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino, e norme che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini stessi.
Le prime, data la loro natura contrattuale, possono essere modificate soltanto per iscritto e con il consenso unanime di tutti i condomini, mentre le seconde possono essere modificate con deliberazione dell’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136 del Codice Civile.
Le disposizioni del primo gruppo possono pertanto contenere limitazioni al diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini , così come la previsione all’uso esclusivo di alcune parti comuni a favore di una proprietà esclusiva. Possiamo affermare che tutto il resto è regolato attraverso il regolamento: bisogna a questo punto ricordare che le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto. Ad esempio, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici , così come il divieto di adibire singole unità abitative a determinati usi – si pensi, ad esempio ad un B&B – non possono essere contenuti negli ordinari regolamenti condominiali approvati a maggioranza, poiché in mancanza di un’approvazione unanime le disposizioni suddette sono inefficaci anche con riguardo a quegli stessi condomini che le avevano approvate. Concludiamo con il segnalare che l’adozione del regolamento è obbligatoria solamente negli edifici con più di dieci proprietari.
Fonte: Gruppo Toscano Blog