Rimborsi automatici da 30 a 300 euro per le famiglie e rimborsi fino a 6.000 euro alle imprese per eventuali interruzioni di energia elettrica di durata superiore agli standard; un Fondo eventi eccezionali per finanziare gli stessi rimborsi a seguito di blackout dovuti a condizioni, eventi eccezionali o periodi particolari. Sono alcune delle novità introdotte dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera sulla ‘Tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese’.
L’obiettivo è duplice: da un lato si vuole assicurare un rimborso per il disagio subito dai clienti, famiglie e imprese, in caso di interruzioni di durata prolungata oltre certi tempi standard prefissati; dall’altro si vuole incentivare e promuovere un tempestivo ripristino del servizio da parte delle imprese di distribuzione e trasmissione, con un contenimento della durata delle interruzioni.
Il provvedimento, disponibile sul sito www.autorita.energia.it, è stato approvato a seguito di tre documenti di consultazione, nell’ambito di un processo di studio e di confronto con i soggetti interessati. Il meccanismo introdotto dall’Autorità rappresenta una soluzione innovativa e d’avanguardia nel contesto internazionale ed europeo.
A pagare i rimborsi, che saranno accreditati direttamente in bolletta sotto forma di detrazione forfetaria, saranno le imprese di distribuzione. Se l’interruzione dovesse però verificarsi in periodi di condizioni meteorologiche eccezionali o di eventi eccezionali (ad esempio trombe d’aria, valanghe, incidenti o guasti gravi su impianti elettrici), a finanziare i risarcimenti sarà un Fondo di “solidarietà” eventi eccezionali, alimentato dagli operatori di vendita e trasmissione (in proporzione al numero di interruzioni superiori alle 8 ore a loro imputabili nell’anno) e, in una forma di mutuo e generalizzato soccorso ai danneggiati, dalla globalità dei consumatori.
Delibera n. 172/07
IL PROVVEDIMENTO NEL DETTAGLIO
Durata delle interruzioni
La definizione degli “standard”, ossia la durata delle interruzioni che, se sorpassata, dà diritto ad usufruire del rimborso, ha due differenti modulazioni.
Per le interruzioni senza preavviso, gli “standard” sono definiti in base alla tipologia territoriale, distinta in tre “gradi di concentrazione”: grandi città (“alta concentrazione”, i comuni con più di 50.000 abitanti), centri di media ampiezza (“media concentrazione”, i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti), paesi e aree rurali (“bassa concentrazione”, i comuni con meno di 5.000 abitanti). Ad esempio, per una famiglia (clienti di bassa tensione) in alta concentrazione, lo standard di durata da superare sarà di 8 ore; in media concentrazione, di 12 ore; in bassa, di 16 ore. Per una impresa, se connessa in bassa tensione, si applicano gli stessi standard; se invece è connessa in media tensione, lo standard sarà rispettivamente di 4, 6 e 8 ore.
Per le interruzioni con preavviso, la durata del blackout da superare per ottenere il rimborso sarà indistintamente di 8 ore, sia per le famiglie che per le imprese.
Rimborsi
Oltrepassati gli “standard” di durata delle interruzioni, scatteranno automaticamente i rimborsi. Le famiglie otterranno 30 euro di rimborso, più altri 15 euro per ogni eventuale blocco di 4 ore di interruzione oltre gli “standard”; questo fino a un tetto massimo di 300 euro.
I piccoli consumatori e le imprese con potenza inferiore o uguale a 100 kW, avranno 150 euro, più altri 75 ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 1.000 euro.
I piccoli consumatori con potenza superiore a 100 kW, avranno 2 euro per ogni kW, più un euro a kw ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 3.000 euro.
Infine, le imprese con potenza superiore a 100 kW, allacciate in media tensione, otterranno 1,5 euro per ogni kW, più 0,75 euro a kW per ogni ulteriori 2 ore, fino ad un massimo di 6.000 euro.
I rimborsi automatici saranno corrisposti come detrazioni nella prima bolletta emessa dopo 60 giorni dall’interruzione. Se la sospensione coinvolgesse più di 2 milioni di utenti, considerata la complessità del caso, il termine passa da 60 a 210 giorni.
L’impresa distributrice non è tenuta al rimborso se il cliente non è in regola con i pagamenti e, nel mercato libero, il distributore li corrisponderà al venditore che, concretamente, li accrediterà al cliente finale.
Se un utente non dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti, può farne richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento dell’interruzione e l’azienda, entro tre mesi, ha l’obbligo di versarlo o di motivare l’eventuale rifiuto.
Fondo eventi eccezionali
Si farà ricorso al “Fondo eventi eccezionali”, nei tre casi seguenti.
* Per il finanziamento dei rimborsi causati da interruzioni che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali (nei quali, per cause meteorologiche, si abbiano picchi eccezionali di interruzioni rispetto alla media, con una soglia identificata attraverso un obiettivo metodo statistico, elaborato in collaborazione con il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano) o per effetto di eventi eccezionali (ad esempio valanghe, trombe d’aria, guasti o incidenti imprevedibili).
* Per il recupero da parte delle aziende di distribuzione e trasmissione di una parte dei rimborsi da loro anticipati ma dovuti a ritardi nel ripristino della fornitura per obiettiva impossibilità di intervenire garantendo la sicurezza del personale.
* Per il pagamento dei risarcimenti oltre il tetto massimo previsto per le stesse aziende di distribuzione (2% dei ricavi annui) e di trasmissione (7% dei ricavi annui).
Il Fondo, istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, è alimentato con contributi sia degli operatori che dei clienti. Gli utenti finali, attraverso un’aliquota sulla tariffa di distribuzione, verseranno 0,35 euro all’anno nel caso delle famiglie, 1 euro all’anno per i piccoli consumatori e 10 euro all’anno per le imprese. Gli operatori, invece, finanzieranno il Fondo attraverso versamenti proporzionali al numero di clienti da loro serviti (famiglie e piccoli consumatori) che subiscono interruzioni di durata superiore alle 8 ore. Si incentiva in questo modo un continuo miglioramento del servizio, a favore dei clienti finali.
Tempi di applicazione del provvedimento
Con questo provvedimento, per la prima volta, in caso di blackout si tutelano, con un meccanismo di rimborsi automatico, le singole famiglie. Una piccola “rivoluzione” che, da parte degli operatori, richiede un adeguamento tecnologico-gestionale complesso e articolato.
Perciò, l’entrata in vigore del provvedimento sarà graduale nel tempo, dando così la possibilità agli operatori di adeguare i propri sistemi e sperimentare il meccanismo per il restante 2007 e il 2008.
Nel dettaglio, il provvedimento entrerà in vigore dal 1° luglio 2009 per le aziende di trasmissione e distribuzione che servono oltre 100.000 famiglie; dal 1° gennaio 2011 per le aziende di distribuzione che raggiungono tra le 50.000 e le 100.000 famiglie, alla data del 31 dicembre 2006; dal 1° gennaio 2012 per le aziende di distribuzione che servono tra le 5.000 e le 50.000 famiglie, alla data del 31 dicembre 2006; dal 1° gennaio 2013 per le aziende di distribuzione che servono un numero inferiore a 5.000 famiglie, alla data del 31 dicembre 2006.
Altri aspetti
Il provvedimento, che entra nel dettaglio di molti altri aspetti del meccanismo di rimborso automatico e di formazione e funzionamento del “Fondo eventi eccezionali”, si occupa, tra l’altro, di disciplinare anche gli obblighi di documentazione per gli operatori, le procedure per interruzioni di vasta estensione, le modalità di versamento sul Fondo, le modalità di comunicazione all’Autorità da parte dell’esercente, la predisposizione di piani di emergenza (per questo è stato già avviato un gruppo di lavoro in collaborazione con il CEI, Comitato elettrotecnico italiano), le modalità per evitare doppie compensazioni o doppie penalizzazioni.